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  • DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106 

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106 

  • Pubblicato il 20 luglio 2017

20/07/2017

A tutte le imprese e professionisti:

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106 

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. (17G00119) (GU Serie Generale n.159 del 10-07-2017)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2017

Link Gazzetta Ufficiale

Prodotti da costruzione e responsabilità del progettista: chiarimenti CSLP

Prodotti da costruzione e responsabilità del progettista: il CSLP ha pubblicato un comunicato che illustra le novità del d.lgs. per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE

Dopo l'approvazione, in via definitiva, del decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE, di cui abbiamo peraltro già pubblicato un approfondimento completo su Ingenio, anche il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici pubblica un interessante comunicato stampa che illustra le novità di tale decreto.

In primis si ribadisce che il provvedimento attua pienamente il Regolamento (UE) n. 305/2011, rivedendo, ai fini si una maggiore efficacia, efficienza e credibilità, l’intero settore nazionale dei prodotti da costruzione, di importanza strategica ai fini della crescita economica del Paese, ma anche cruciale per la sicurezza e la qualità delle opere, secondo le seguenti principali linee direttrici:
 

  • Adeguamento della legislazione nazionale: in seguito all’avvenuta evoluzione della regolamentazione europea di settore, il datato DPR n. 246 del 1993, che recepiva l’abrogata Dir. 89/106//CEE, insieme al D.M. 156/03 che stabiliva i criteri per l’autorizzazione per gli Organismi di Certificazione, sono abrogati ed integralmente sostituiti dal decreto in oggetto;
  • Semplificazione e riordino del quadro normativo nazionale e degli adempimenti per le imprese, con particolare riferimento alle medie, piccole e micro imprese;
  • Coordinamento delle Amministrazioni Competenti e delle procedure da esse adottate nel settore, al fine di incrementare l’efficacia dell’azione amministrativa e ridurre gli oneri per le Imprese, per mezzo dei seguenti, principali, provvedimenti:o Istituzione del Comitato Nazionale di Coordinamento per i Prodotti da Costruzione presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. (art. 3);
  • Istituzione dell’Organismo Nazionale per la Valutazione Tecnica Europea, ITAB (art.7), che ottimizza, raccogliendo in unico Soggetto, le attività finora indipendentemente svolte da tre diverse PP.AA. nel campo della valutazione europea dei prodotti da costruzione innovativi o non già coperti da norme;
  • Aggiornamento delle procedure per l’autorizzazione e notifica degli Organismi di parte terza per la verifica dei prodotti da costruzione, tenendo conto, in linea con l’impostazione comunitaria, della possibile via basata su accreditamento e stabilendo le relative regole procedurali;
  • Introduzione di un efficace sistema di sanzioni, controlli e vigilanza sul mercato (Capo V), del tutto inadeguato nel contesto legislativo vigente ma essenziale al fine di garantire la necessaria credibilità al settore: sono state infatti finalmente introdotte nel quadro legislativo nazionale sanzioni amministrative e penali che, per i casi più gravi inerenti prodotti da costruzione ad uso strutturale o antincendio prevedono anche significative pene detentive, estese a tutti i soggetti coinvolti nella filiera(fabbricante, importatore, distributore, costruttore, direttore dei lavori o dell’esecuzione, collaudatore, progettista, organismi e laboratori di parte terza).

Il CSLP comunica infine di aver già avviato la predisposizione delle necessarie iniziative di informazione e formazione dei professionisti, degli operatori economici e delle imprese coinvolte, al fine di garantire la massima efficacia nel raggiungimento degli obiettivi proposti, volti, come detto, al bene comune della sicurezza e qualità delle opere.

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